Art. 4.
(Regolamento per l'esercizio delle case da gioco).

      1. Il presidente della regione o provincia autonoma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento concernente la disciplina e l'esercizio della casa da gioco, contenente le disposizioni atte a garantire e disciplinare:

          a) la tutela dell'ordine pubblico;

          b) l'accesso alla casa da gioco e i divieti di frequentazione per motivi di età, o connessi a particolari categorie di soggetti ovvero collegati a particolari funzioni da essi esercitate;

          c) la predisposizione del calendario per l'apertura, indicante espressamente i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) la fissazione del prezzo dei biglietti d'ingresso;

          e) la predisposizione di particolari cautele e controlli utili ad assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          f) l'indicazione espressa delle specie e i tipi di gioco che possono essere autorizzati, contemplando l'ammissione del gioco con le slot-machine;

          g) ogni altra prescrizione idonea ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina inoltre:

          a) le modalità per la concessione della gestione della casa da gioco, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, a singoli privati o a società con capitale privato, nel rispetto dei seguenti principi:

 

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              1) gli oneri sostenuti per la gara d'appalto e quelli derivanti da eventuali lavori di ristrutturazione degli immobili, affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge, sono a totale carico del concessionario;

              2) entro un anno dalla aggiudicazione, gli eventuali lavori di ristrutturazione devono essere ultimati e deve essere avviato l'esercizio della casa da gioco, a pena di decadenza dalla concessione;

              3) non possono partecipare alla gara d'appalto i soggetti e le società, o loro partecipate, già concessionarie o partecipanti alla gestione di altra casa da gioco.

          b) le garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni;

          c) le qualità morali e le condizioni economiche inerenti al concessionario e al personale addetto;

          d) le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario deve prestare a copertura degli impegni assunti;

          e) le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione, e i relativi controlli.